Art. 65.
(Controllo sulle leggi e gli atti aventi valore di legge).

      1. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge della Regione invada la propria sfera di competenza ovvero violi i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
      2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione invada la propria sfera di competenza, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.